Referendum 22/23 Marzo
Data: 20 marzo 2026

Referendum costituzionale
Il referendum è uno strumento democratico in cui la cittadinanza avente il diritto di voto può esprimere direttamente il proprio consenso per una decisione di carattere esecutivo/legislativo, e non mediante un elemento rappresentativo.
Questo strumento, tuttavia, non viene utilizzato allo stesso modo per tutto ciò che viene proposto: in particolar modo il prossimo referendum del 22 e 23 Marzo si chiama costituzionale, ovverosia concernente una modifica a livello della costituzione, ovvero il codice di leggi e principi che sostengono la Repubblica Italiana.
In primo luogo il referendum costituzionale è composto da tre diversi “gruppi” chiamati a votare: le due camere, secondo un iter stabilito in costituzione, e la maggioranza della popolazione italiana avente diritto di voto.
Se si ha buona memoria storica, si può ben ricordare che nello scorso referendum era richiesto il cosiddetto quorum: il tetto mimino di elettori senza il quale il voto è considerato non valido.
Il referendum costituzionale, per come sta scritto nella stessa costituzione, non richiede questa soglia minima, ma solo la maggioranza dei voti.
Perché scegliere appositamente il referendum di tipo costituzionale?
La tematica in questione riguarda l’apparato della magistratura, che è detentrice del potere giudiziario in Italia.
Ciò che struttura la magistratura non può essere stabilito nel codice civile, stradale o penale (che hanno ben altri campi di competenza), né tantomeno in un documento ad hoc: ciò che stabilisce il ruolo dei magistrati all’interno dello stato italiano è espresso a livello costituzionale, pertanto una modifica sostanziale, come quella per cui siamo chiamati a votare, non può avvenire in altri ambiti se non in quello.
Contenuto del referendario
Attualmente in Italia, quando avviene un processo, ci sono tre personaggi “esperti di legge” che
presenziano:
⁃ Il giudice, colui che emette la sentenza, o magistrato giudicante
⁃ L’avvocato, colui che difende l’imputato
⁃ Il pubblico ministero (detto PM), colui che formula l’accusa all’imputato, o magistrato inquirente
Fino ad oggi un magistrato, nominato tramite concorso, può essere sia giudicante che inquirente, entrambi diretti dal Consiglio superiore della magistratura (CSM), il quale può promuoverli, assegnarli, giudicarli e assumerli, presieduto dal Presidente della Repubblica.
La magistratura costituzionalmente è indipendente da ogni altro potere e rappresenta un ordine autonomo.
Secondo la Gazzetta Ufficiale, pubblicata il 30 ottobre 2025, saranno ben sette gli articoli che andranno ad aggiungere nuove ed eventuali riforme al sistema giudiziario presente, di cui vedremo brevemente il contenuto di cinque, approfondendo i due rimasti.
Cambiamento di dicitura
I primi articoli che verranno modificati non apporteranno alcun cambiamento al sistema giuridico, sono semplicemente aggiunte di nomi e cambiamenti di formule costituzionali che devono essere modificati a scapito di eventuali dubbi futuri.
Possiamo brevemente elencarli:
Art. 1: (modifica dell’articolo 87, decimo comma, della Costituzione Italiana) aggiunge le parole “giudicante ed inquirente” rispetto ai CSM sotto la tutela del Presidente della Repubblica, tenendo a specificare che si trattano di due CSM ben distinti.
Art. 2: (modifica dell’articolo 102, primo comma, d. C. I.) aggiunge la distinzione della duplice carriera in un articolo che sottolinea la funzione giurisdizionale secondo le norme dell’ordinamento giudiziario.
Art. 5: (modifica dell’articolo 106, terzo comma, d. C. I.) aggiunge la distinzione tra magistrati inquirenti e giudicanti nel consiglio di cassazione, specificando le modalità con cui possono farvi parte gli inquirenti.
Art. 6 e 7: (modifica degli articoli 107 e 110, rispettivamente primo e primo comma, d. C. I.) anziché utilizzare la dicitura “del consiglio” si modifica con “di ciascun consiglio” per garantire la validità per entrambi i CSM.
Da trattenere:
⁃ Inquirenti e giudicanti non si riferiscono più a un unico CSM, ma ogni tipologia ne avrà uno proprio.
⁃ Le norme dell’ordinamento della magistratura valgono per entrambe le carriere.
⁃ Non saranno apportate modifiche nell’ingresso in cassazione, all’organizzazione giudiziaria o ai poter del CSM stesso, se non specificando la duplicità del consiglio stesso.
Cambiamenti di sostanza
Art. 3: (sostituzione dell’articolo 104, d. C. I.)
Questo articolo struttura il ruolo della magistratura inserendo quanto è già stato detto sul duplice CSM, ma anche modificando la struttura stessa del medesimo.
D’ora in avanti entrambi i CSM saranno composti per un terzo da professori di legge e avvocati, i quali saranno estratti da un elenco redatto in parlamento tramite elezione, e per due terzi da magistrati inquirenti e giudicanti, con numero e procedure che saranno varati con una legge apposita.
Ciascun vicepresidente sarà estratto a sorte e chiunque venga estratto non può più partecipare ad ulteriori sorteggi.
Mentre attualmente il CSM ha 33 membri eletti da 4 collegi, per 2/3, e dal parlamento, per 1/3, esattamente come nella mozione, sia il numero di eletti che le modalità di elezione saranno redatti in seguito (per approfondire confronta il sito del CSM csm.it).
Ben da sottolineare come NON È IL GOVERNO A SCEGLIERE DIRETTAMENTE chi fa parte del CSM, ma il parlamento deve eleggere un elenco di candidati che viene estratto a sorte.
Quand’anche il governo avesse il 75% dei seggi in parlamento, può capitare che tutti i membri siano stati proposti dall’opposizione.
L’unica possibilità per cui avvenga il contrario è se, nella stesura delle leggi a supporto delle modifiche, il parlamento fa scendere la soglia della maggioranza da 2/3 a 1/2 dei parlamentari, rendendo il partito in maggioranza potenzialmente avvantaggiato nella scelta dei magistrati, scelta che tuttavia rimane puramente ipotetica.
Da trattenere:
⁃ Cambiamento della composizione di entrambi i CSM
⁃ 1/3 eletti dal parlamento e poi sorteggiati (avvocati e professori)
⁃ 2/3 di magistrati secondo numeri e procedure da verificarsi in seguito
⁃ Vicepresidente estratto e non sorteggiabile nuovamente
Art. 4: (sostituzione dell’articolo 105, d. C. I.)
Questo articolo rimette in discussione i poteri del CSM, aggiungendo una nuova istituzione.
Mentre originariamente al CSM spettavano assunzioni, promozioni, trasferimenti, assegnazioni e provvedimenti disciplinari, se passasse la mozione questi perderebbe il controllo sui provvedimenti disciplinari, potendo tuttavia svolgere “valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni”.
Per tutelare il corretto comportamento dei magistrati nasce l’Alta Corte disciplinare (per semplicità ACd) il quale è composta da ben quindici giudici.
Tre dei quali saranno direttamente nominati dal presidente della repubblica tra professori ed avvocati, tre saranno estratti da un elenco eletto dal parlamento e nove magistrati (rispettivamente 6 giudicanti e tre inquirenti) saranno estratti a sorte dalle loro categorie secondo alcuni criteri di esercizio professionale e legittimità.
I giudici durano 4 anni (così come i CSM) e non possono più essere rieletti.
Qualora un giudice si opponga a una sentenza dell’ACd non può appellarsi in costituzione ma riappellarsi alla corte stessa, naturalmente cambiando giudici.
A determinare illeciti disciplinari, relative sanzioni, composizioni di collegi, forme di procedimento disciplinare e norme necessarie per il funzionamento dell’ACd è la legge.
Da trattenere:
⁃ Istituzione dell’Alta Corte disciplinare, colei che giudica e sanziona i magistrati
⁃ Perdita della facoltà sopracitata per i CSM
⁃ Composta da 15 giudici
⁃ 3 scelti dal presidente della Repubblica tra professori e avvocati
⁃ 3 estratti da un elenco votato in parlamento
⁃ 6 magistrati giudicanti sorteggiati
⁃ 3 magistrati inquirenti sorteggiati.
Le ragioni del NO (di Scotti Federico)
Questioni generali
Le prese di posizione sono molteplici e spesso oscillano tra estremismi e moderazione, tra chi paventa il ritorno dell’autoritarismo e la fine della democrazia fondata sulla distinzione dei poteri e chi, invece, sottolinea con meno drammaticità come «il referendum non ha alcun effetto sulla qualità dei processi né sulla loro durata, purtroppo. E infatti bisognerebbe evitare di chiamare la separazione dei poteri una “riforma della giustizia”»
Che la modifica costituzionale proposta non migliori o semplifichi lo svolgersi dei processi (tempi lunghissimi, mancanza di personale e di risorse, burocrazia e linguaggio complicati, ecc.) è una certezza riconosciuta, negli ultimi giorni, anche dallo stesso Nordio: «Sono pienamente d’accordo che questa riforma non c’entra niente con l’efficienza della giustizia, non abbiamo mai preteso o detto che la separazione delle carriere rendesse i processi più veloci».
Carriere distinte
Uno dei grandi temi avanzati dai sostenitori del Sì è la mancanza, ad oggi, dell’imparzialità del giudice che, invece, la riforma garantirebbe. Franco Moretti, presidente di un’associazione “Avvocati per il No”, in un’intervista al Corriere della Sera, palesa forte stupore circa la non esistenza della terzietà dei giudici: «Concretamente, cosa si vuole dire con terzietà? Che oggi il giudice decide per simpatia o per solidarietà di casta?». Infatti, analizzando le statistiche solo la metà delle richieste del pubblico ministero si concludono con la condanna da parte dei giudici (Gheraldo Colombo, Che tempo che fa). Quindi, il giudice non dà sempre ragione al pm «in virtù della convivenza nello stesso “club”». Essi condividono soltanto «una funzione pubblica» e, soprattutto, «il PM non deve “vincere”, ma deve cercare anche le prove a discarico dell’imputato. Questo è una garanzia a protezione di indagati e imputati».
Su quest’ultimo punto, i sostenitori del No evidenziano un potenziale rischio derivante dalle carriere separate: «Se il pm diventa semplicemente una parte speculare alla difesa, a quel punto non deve preoccuparsi di cercare la verità, ma solo di ottenere una condanna. Questo rende più vulnerabili gli imputati che non possono permettersi costosi collegi di difesa». Ma non solo: la separazione del pubblico ministero «esaspererà la ricerca della condanna a tutti i costi (specie quando i pm saranno valutati sui risultati statistici dei processi), e creerà “superpoliziotti” così autoreferenziali da dover prima o poi per forza essere ricondotti sotto il controllo o l’influenza dell’esecutivo».
Però, da dove deriva l’idea del “giudice di parte”? Essa è sostenuta dalla possibilità per i magistrati di cambiare la propria “carriera” lavorativa, potendo svolgere, per un periodo di tempo, il pm e poi scegliere di diventare giudici e viceversa («i pubblici ministeri si formano e fanno il concorso insieme, la carriera è una, poi assumono funzioni diverse, giudicante o requirente»). Tuttavia, i magistrati «“passano con frequenza” da una parte all'altra? Non proprio. Le porte girevoli sono rarissime, limitate da leggi (la riforma Cartabia) che prevedono un solo passaggio e solo cambiando distretto giudiziario. Dunque, si tratta di pochissimi casi all’anno (0,4 per cento all’anno su 9 mila magistrati)».
Viene anche messo in luce dai sostenitori del No che, procedendo a separare giudici e pubblico ministero, «per assurdo si dovrebbe separare anche i giudici di un grado da quelli dei gradi successivi, visto che possono confermare o ribaltare le sentenze» e, allo stesso modo, «un giudice d’appello non sarà tentato dal dare ragione a uno di primo, visto che resteranno nello stesso Csm, anche dopo la riforma? E un giudice di Cassazione? Si dovrebbero creare organi separati anche per loro?».
Riassumendo, attraverso le parole del giudice Monica Mastrandrea (intervista SkyTg24): «La distinzione delle carriere risolve un problema che non esiste».
Sdoppiamento del Csm e Alta corte disciplinare
«Il referendum non è sulla separazione delle carriere. La separazione di fatto c’è già. Al centro della riforma c’è la distruzione del Csm così come era stato voluto dall’Assemblea costituente: la riforma indebolisce il Csm. Intanto perché prevede che sia sdoppiato […] e che al di sopra dei Csm ci sia un altro organo disciplinare, separato».
Queste parole del professor Alessandro Barbero sintetizzano efficacemente il pensiero dei sostenitori del No circa l’eliminazione di un unico Csm.
Si procederebbe a sottrarre al Consiglio superiore di magistratura la competenza disciplinare perché «accusato di eccessiva (auto)indulgenza», cioè di non giudicare e punire correttamente i magistrati. Tuttavia, le statistiche mostrano una realtà differente: «fra il 2010 e il 2025, a fronte di 1.399 processi disciplinari, ci sono state 644 condanne, a cui vanno sommati i magistrati che si sono dimessi prima della sentenza disciplinare. Una media di 42 l’anno su 9400 magistrati, cioè lo 0,5%, vale a dire una percentuale più severa rispetto a quella di altri ordini professionali».
La riforma, proprio per sopperire a tale presunto lassismo, vorrebbe assegnare la funzione disciplinare a un terzo organo, l’Alta corte disciplinare, alla quale si critica di essere composta sia da giudici sia da pm (che la riforma vuole separare in tutto il resto). Ma, soprattutto, con questo nuovo organo superiore «mentre oggi il magistrato condannato dal Csm può ricorrere davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, […] la sentenza sarà impugnabile solo davanti alla stessa Alta Corte (pur in un diverso collegio)».
Ulteriormente a ciò, viene anche evidenziato come sostituire un «unico Csm con tre organismi indipendenti triplica i costi».
Sorteggio dei magistrati
Tornando alle parole del professor Barbero, «la riforma prevede che in tutti questi organi i membri togati siano tirati a sorte [mentre il governo continua a scegliere quelli che nomina lui]. […] Questi organismi saranno per forza di cose organismi dove il peso della componente politica sarà molto superiore». Questo è il terzo cambiamento relativo all’unico Csm, forse il più controverso. Si vuole, infatti, sostituire l’attuale scelta dei componenti del Csm con il sorteggio casuale. Ma per come è stata scritta la riforma, sorge forte la percezione di disparità tra politica e magistratura: per i politici (il governo in carica di volta in volta) il sorteggio riguarda solo una lista di candidati (avvocati o professori universitari) da loro selezionati, e si immagina accuratamente (sarebbe sciocco l’opposto), mentre per la seconda la scelta è tra tutti i magistrati (che sono più di novemila), senza distinzione tra le capacità e l’esperienza di ciascuno.
Perciò, «la politica potrà scegliersi i membri, i magistrati no. Per i primi, c'è un sorteggio pilotato, per i secondi una tombola. […] Se i magistrati vengono estratti a sorte, e quindi depotenziati politicamente, i laici vengono scelti dalla politica, e quindi potrebbero pesare di più, nell'equilibrio dei poteri».
La riforma sarebbe nata per distruggere le correnti (gruppi associativi interni alla magistratura italiana), accusate di politicizzare il Csm, in quanto determinanti nella selezione dei suoi rappresentanti. Poiché si tratta di eliminare la scelta di personaggi ideologicamente schierati, il sorteggio potrebbe consentire una quasi assoluta imparzialità, anche se è più verosimile che le correnti – peraltro da molti sostenitori del No ritenute un elemento importante – continuino a sussistere. Però, anche ipotizzando che il sorteggio garantisca l’assoluta imparzialità, come sottolinea, ancora una volta Barbero, «questo modo non si usa in nessun organo di grande responsabilità». Anche nell’antica Atene, celebre per la nomina di molte cariche politiche mediante sorteggio, le funzioni più importanti venivano comunque assegnate per elezione, proprio per l’imprescindibile competenza che esse richiedono. Ma, oltre a questo, come si può affermare di liberare la magistratura da calcoli ideologici e politici se il governo continua a nominare alcuni dei suoi componenti? La politica, a dispetto delle parole di Meloni e di altri ministri, con questa riforma non smette di avere influenza sui giudici.
In ultima analisi, come ulteriore riprova che il vero scopo della riforma sia indebolire la magistratura (valido anche per il precedente paragrafo sulla divisione dei Csm), i sostenitori del No fanno leva sulle parole di Nordio e di altri esponenti del governo, che da molte settimane auspicano la vittoria del “sì” per liberarsi dall’«intollerabile invadenza» della magistratura, e sul teoricamente possibile potere che il sorteggio differenziato permetterebbe alla politica: «la maggioranza di turno, in una futura legge ordinaria, potrebbe decidere i sorteggiabili dentro un numero relativamente ridotto di eletti, o addirittura identico a quello dei consiglieri da esprimere».
LE RAGIONI DEL SI (di Guidi Matteo)
Il fronte del SI al referendum, variegato e non composto solamente dai partiti di maggioranza del governo ma anche da piccole frange dei partiti di opposizione e da insigni giuristi, adduce le seguenti motivazioni per le quali il libero cittadino dovrebbe votare in senso positivo alla modifica della costituzione secondo i termini proposti dal testo referendario.
Secondo Forza Italia (FI), uno degli obiettivi del referendum consistente nel dividere nettamente le carriere dei magistrati è fondamentale per garantire un giusto processo. Infatti sempre secondo il partito di Antonio Tajani il fatto che l’inquirente sia separato dal giudicante è una conditio sine qua non per assicurare la parità nel processo tra accusa e difesa. Inoltre si evidenzia come allo stato attuale il giudice, facendo parte della stessa “famiglia” del pubblico ministero, per quanto bravo e competente possa essere, << non è, per natura, terzo ed imparziale >>. La proposta quindi andrebbe nella direzione di procedere ad una formazione ad hoc fin dall’inizio delle carriere dei magistrati verso la figura del pubblico ministero e verso quella del giudice. La Lega rincalza dicendo che con la vittoria del SI ci sarebbe più equilibrio nel processo e di conseguenza i cittadini avrebbero più fiducia nei confronti della giustizia italiana.
Un altro punto chiave consiste nel pensiero secondo il quale questa riforma della giustizia punti a rendere finalmente indipendente la magistratura, garantendole più autonomia e meno condizionamenti dalle correnti politicizzate. Secondo la Lega, la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura porterebbe il sistema alla riduzione del peso delle correnti nel sistema di valutazione dei magistrati. Forza Italia aggiunge che il fatto di avere al momento un unico CSM avrebbe il contro di avere i PM che valutano anche l’operato dei giudici, decidendo sanzioni e bocciature per le carriere di quest’ultimi. Con due CSM i rappresentanti dei giudici decideranno le carriere dei giudici, mentre i rappresentanti dei PM decideranno sulle carriere dei PM, senza interferenze.
La scelta di procedere con l’istituzione del sorteggio in luogo dell’elezione dei membri del CSM, in caso di vittoria del SI, sarebbe secondo FI << l’unico modo per spezzare un rapporto, ormai divenuto insano, come è stato perfettamente documentato nei libri di Sallusti e Palamara, che descrivono puntualmente il mercimonio all’interno del CSM >>.
Lo strapotere delle correnti all’interno del CSM comporterebbe il non prevalere del merito, ma l’appartenenza alla corrente. Comporterebbe anche che ai magistrati più bravi, ma senza tessera di corrente vengono spesso preferiti magistrati meno validi, ma organici alle correnti. Ne conseguirebbe che le correnti decidono gli eletti al CSM, e gli eletti risponderebbero alle correnti. Tutto questo, secondo gli estimatori del
SI, verrebbe a cessare con la creazione di due distinti CSM e l’istituzione del sorteggio.
Altra componente che verrebbe radicalmente stravolta è la funzione di giudice disciplinare dei magistrati da parte del CSM, rilevata in caso di SI da un nuovo organo, l’alta corte disciplinare.
Forza Italia afferma che << pertanto l’alta corte avrà una funzione disciplinare e sostituirà il CSM. Di fronte a tanti errori giudiziari, piccoli e grandi, per negligenza o superficialità, che danneggiano persone e la credibilità della giustizia, il magistrato che sbaglia non paga quasi mai >>.
In conclusione:
La Lega promuove il SI al referendum per una giustizia più autonoma e indipendente, per liberare i magistrati della degenerazione delle correnti, per uno stato più credibile.
Forza Italia si accoda nella promozione del SI per una maggiore trasparenza nelle nomine, per avere meno potere delle correnti e più responsabilità, per avere più imparzialità nei processi.
Fonti consultate:
Le ragioni del NO
▪ Corriere della Sera (Alessandro Trocino, La Rassegna, Corriere della Sera, 8 gennaio). (Corriere della
Sera, Dataroom).
▪ https://www.youtube.com/watch?v=dHLaogSystI
▪ https://tg24.sky.it/politica/video/2026/03/14/referendum-giustizia-sky-cube-1082022
▪ Altre riportate nell’articolo.
Le ragioni del SI
• Programma referendario di Forza Italia e Lega per Salvini premier (disponibili gratuitamente sui siti dei 2
partiti).